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L’accertamento induttivo basato su studi di settore è legittimo anche nel caso di contabilità formalmente regolare e senza ispezione fiscale, purché ci siano gravi incongruenze rispetto ai risultati degli studi di settore: si evidenzia, inoltre, come l’accertamento induttivo dei redditi derivi sia da situazioni in cui sia stata riscontrata una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, sia dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività. Questa la decisione della Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 19626 del 12 Novembre 2012.